Giocatori “emergenti” di interesse nazionale: tutte le nuove regole

Tutto sulla nuova normativa che interessa i ragazzi che gravitano e graviteranno attorno alle Accademie e ai centri di formazione

ph. Sebastiano Pessina

La FIR ha pubblicato sul suo sito le regole che normano il Regime dei giocatori “emergenti” di interesse nazionale. Eccole di seguito:

 

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Regime dei giocatori “emergenti” di interesse nazionale
(appendice 1 del Regolamento Accademie Zonali)
1. (Definizione )
I giocatori che hanno frequentato l’Accademia Nazionale FIR sono considerati “Giocatori Emergenti d’Interesse Nazionale” per le due stagioni sportive successive a quella in cui hanno cessato la relativa attività.
2. (Percorso formativo)
Dalla Stagione Sportiva 2012/13, al momento della prima ammissione del giocatore alla Accademia Zonale, questi, a mezzo dell’esercente la potestà, e la Società di appartenenza sottoscriveranno un impegno nei confronti della Federazione Italiana Rugby che prevedrà che, nel caso in cui il giocatore sia ammesso alla Accademia Nazionale, resterà nel programma formativo federale nelle due stagioni sportive successive a quella in cui avrà terminato la relativa attività, con applicazione del regime previsto dal presente regolamento. Per tutto il percorso formativo resta sospesa la disciplina del vincolo regolamentare e volontario, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
L’impegno di che sopra, sotto forma di “memorandum”, sarà depositato presso la Segreteria della Federazione e annotato in apposito registro, per ogni effetto regolamentare.
La FIR riconoscerà alla Società di appartenenza un contributo annuo, per ciascuna stagione sportiva di partecipazione all’attività dell’ Accademia, che sarà stabilito, per ciascuna stagione sportiva, dal Progetto Rugby di Base approvato dal Consiglio Federale. Per le due stagioni sportive successive al termine della attività presso l’Accademia Nazionale, il giocatore non potrà trasferirsi all’estero, salvo nulla osta della Commissione Federale.
3. (Imputazione dei contributi federali alla cessazione del regime)
Al termine della seconda stagione sportiva, al momento del ripristino del regime di vincolo regolamentare, i contributi federali di cui all’art.2 comma 3 lett. a), b) e c), complessivamente percepiti dalla Società di appartenenza durante il periodo di formazione, saranno così regolati :
– in conto dell’indennità di formazione, in caso di trasferimento a società di Eccellenza. In questo caso la Società di appartenenza avrà diritto di ricevere a saldo dalla Società di Eccellenza alla quale il giocatore si trasferisce a titolo definitivo il conguaglio tra quanto percepito secondo quanto previsto a tale titolo dal “Progetto Rugby di Base” e l’ indennità di formazione applicabile;
– a totale beneficio della Società di appartenenza, in caso di trasferimento a Società di Pro12, che sarà tenuta al pagamento della intera indennità di formazione prevista, da dividersi al 50% tra la Società di appartenenza e la Società di Eccellenza in cui il giocatore abbia militato per le due stagioni sportive. Nel caso in cui la Società di Eccellenza abbia utilizzato il giocatore nella prima stagione sportiva del percorso biennale e questi si sia trasferito a Società di Pro12 nella seconda stagione, questa Società, avrà diritto al 25% della indennità di formazione corrisposta dalla Società di Pro12.
– a totale beneficio della Società di appartenenza e a totale imputazione della indennità di formazione regolamentare negli altri casi;

4. (Trattamento dei giocatori emergenti di interesse nazionale)
Tali giocatori possono essere tesserati su richiesta della Società e previo benestare della FIR, per una stagione sportiva, rinnovabile per una sola volta.
La FIR assegnerà il giocatore ad un Club di Eccellenza o Pro 12, con un contratto di formazione, a carico della Società, che preveda un compenso lordo non inferiore a Euro 7.500,00 e non superiore a Euro 14.000,00 per le Società di Eccellenza e non inferiore a Euro 14.000,00 e non superiore a Euro 18.000,00 euro annui per le Società di Pro12 , oltre all’alloggio.
Nel caso di giocatori assegnati a Società di Pro 12, qualora questi alla fine della stagione sportiva non abbiano raggiunto singolarmente il minutaggio minimo di 700 minuti (si computano i periodi di infortunio) potranno essere tesserati per una seconda stagione sportiva con la stessa Società solo con nulla-osta della apposita Commissione federale.
In ogni caso il Giocatore avrà facoltà di richiedere alla FIR di non rinnovare il tesseramento per la stessa Società, nella seconda stagione del percorso formativo e si riaprirà, in tal caso, la procedura di assegnazione.
5.(Criteri di assegnazione)
Le Società che hanno interesse ad un giocatore emergente di interesse nazionale devono richiederne l’assegnazione alla Commissione Federale di Alto Livello che emetterà il relativo nulla-osta.
L’assegnazione si baserà sui seguenti criteri.
1. Se la Società di appartenenza è una Società di Serie Eccellenza , il giocatore sarà assegnato alla stessa Società, salvo quanto previsto dal successivo n.2)
2. Se la Società di appartenenza è una Società di Serie Eccellenza o di altra serie ed il giocatore sia richiesto da Società di Pro12, questi potrà essere assegnato a tale Società, tenuto conto della sua volontà e del livello di formazione raggiunto;
3. Se la Società di appartenenza è di serie diversa ed il giocatore sia richiesto da Società di Eccellenza, questi sarà assegnato tenuto conto:
a. della volontà del giocatore;
b. della obiettiva necessità di ricoprire il ruolo del giocatore da parte della Società;
c. dalla obiettiva possibilità di continuare il progetto formativo sia sotto il profilo fisico-tecnico che quello educativo;
Le Società assegnatarie non verseranno alcunché a titolo di indennità di formazione alla Società di appartenenza, giacché la Società di appartenenza riceverà il contributo federale di cui all’art.2 lettera C.
6.(Recesso del Giocatore)
Nel caso in cui il Giocatore intenda recedere da regime sopra menzionato potrà esercitare il relativo diritto :
– entro il 30 giugno della stagione sportiva in cui termina l’attività presso l’Accademia Nazionale;
– entro il 30 giugno della prima delle due stagioni sportive.
mediante comunicazione scritta alla Federazione Italiana Rugby.
Il recesso del giocatore determina la cessazione del regime previsto dal presente regolamento, fermo restando il divieto di trasferimento all’estero fino alla fine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata l’attività dello stesso nella Accademia Nazionale.
L’indennità di formazione regolamentare del giocatore recedente, nelle tre stagioni sportive successive alla relativa comunicazione, è aumentata del 50% in caso di trasferimento del giocatore Società di Eccellenza e del 100% in caso di trasferimento a Società di Pro12 e dovrà essere documentata. La FIR si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione di contributi federali, comunque dovuti, alla Società di trasferimento, per ammontare pari alla indennità di formazione dovuta, se questa non prova di aver effettivamente erogato l’importo incrementato di che sopra alla Società di appartenenza.

In caso di trasferimento a Società di Pro12 il 20% dell’incremento spetta alla Società di formazione previo conguaglio in favore della Società di appartenenza degli importi da quest’ultima già eventualmente erogati alla prima, a titolo di indennità di formazione.
7.(Disciplina transitoria)
I giocatori che hanno terminato l’attività nella Accademia Nazionale nella stagione Sportiva 2010/11 e quelli che la termineranno nelle stagioni sportive 2011/12, 2012/13, 2013/14 e le Società di appartenenza possono aderire, mediante comunicazione scritta alla Federazione Italiana Rugby, al programma di formazione per il completamento del loro percorso formativo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012.
In tal caso sia applicherà ai giocatori la disciplina prevista dagli articoli n.4 e n.5 del presente regolamento in tema di trattamento e criteri di assegnazione e le Società godranno del contributo previsto dall’Art.2 comma 3 lett.c).
Ogni eventuale accordo tra Società e giocatore emergente di interesse nazionale stipulato antecedentemente alla presente disciplina resta privo di effetto fino al 1 luglio 2012 e non potrà essere opposto ai fini della applicazione del presente Regolamento.
I giocatori di cui al 1° comma del presente articolo, che non aderiscono al programma di formazione entro il termine prescritto, sono considerati, ipso iure, recedenti ed il loro trasferimento è soggetto alla disciplina di cui all’art.6 comma 3,4, 5,6 del presente Regolamento.
Per i giocatori dimessi dalla Accademia Nazionale nella stagione sportiva 2010/11, che abbiano militato nella stagione sportiva 2011/12 in Società di Eccellenza, la applicabilità della presente disciplina è limitata alla stagione sportiva 2012/13.

 

( approvato dal Consiglio Federale in data 27 aprile 2012)

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