Una nuova circolare del Ministero della Salute riscrive le regole per il tesseramento

FIR: cambia il limite massimo di età per giocare a rugby in Italia
Fino a oggi i rugbisti italiani erano obbligati a smettere di giocare nei campionati federali al compimento dei 42 anni, una norma prevista anche per gli sport di combattimento.
Con l’ultimo comunicato federale, però, arriva una svolta: il tetto massimo viene innalzato a 48 anni, con effetto immediato. In pratica, tutti i nati dal 1977 in avanti potranno tornare a essere tesserati e schierati regolarmente dai propri club nelle competizioni.
Un cambiamento reso possibile dopo che il Ministero della Salute ha diffuso una circolare di aggiornamento relativa alle tabelle anagrafiche per l’attività sportiva agonistica, predisposte dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e valutate dal Consiglio Superiore di Sanità. Questo aggiornamento sposta in avanti un limite che in passato ha creato molti dibattiti, soprattutto perché non presente in gran parte delle principali federazioni estere.
Il comunicato completo della Federazione Italiana Rugby
La Federazione Italiana Rugby informa che il Ministero della Salute ha diffuso una circolare di aggiornamento relativa alle tabelle anagrafiche per l’attività sportiva agonistica, predisposte dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e valutate dal Consiglio Superiore di Sanità.
Per la disciplina del rugby, le nuove disposizioni definiscono un ampliamento del limite anagrafico massimo previsto per il mantenimento dell’idoneità agonistica: l’età massima è fissata a 48 anni. Parallelamente, viene confermata l’età minima di accesso all’attività agonistica, stabilita a 12 anni, con la precisazione che la presentazione della certificazione di idoneità sportiva agonistica dovrà essere effettuata a partire dal giorno 1 gennaio dell’anno in cui l’atleta compirà il dodicesimo anno di età.
Tali aggiornamenti, fondati sui criteri tecnico-sanitari definiti a livello nazionale, costituiscono riferimento per il rilascio e il rinnovo delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica.
Gli uffici federali restano a disposizione per il supporto operativo e per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il presente dispositivo entra in vigore con effetto immediato.
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